PREMESSE

Il presente regolamento ha lo scopo principale di fissare in  modo chiaro le regole a cui si devono attenere gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi e conservare in buono stato le strutture, gli arredi e l’aspetto estetico degli ambienti. Si propone altresì di facilitare la vita comunitaria degli ospiti, concedendo loro maggiore sicurezza fisica e psicologica anche attraverso la possibilità di dedicare il loro tempo alla comunità stessa coinvolgendoli nelle molteplici attività di volontariato e di collaborazione. La Casa di Riposo garantisce prestazioni di tipo residenziale, servizi di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, prestazioni dirette a recuperare e migliorare l’autosufficienza e la qualità della vita. Si presenta dunque come struttura atta ad evitare l’isolamento, proponendo una vita di  relazione che tenga vivo il senso della propria personalità per tutti gli ospiti. 

 

 Titolo I – Pratiche d’Ingresso 

Art. 1 - La Casa ospita persone anziane che si trovino in condizione di incapacità a condurre una vita autonoma o che, per loro scelta, preferiscono utilizzare servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita. Sono ammessi coppie di coniugi.

Art. 2 - Per essere ospitati è necessario inoltrare apposita domanda alla Direzione della Casa, presentandosi di persona per un colloquio informativo.

In casi particolari e su specifica richiesta, il colloquio potrà essere sostituito da visita domiciliare.

Art. 3 - Il richiedente, prima dell’ingresso, deve consegnare:

  1. Certificato medico attestante l’autosufficienza o non e l’assenza di cause che possono essere di impedimento alla vita in collettività
  2. Fotocopia certificato/i di pensione (Mod. O Bis M)
  1. Fotocopia Tessera sanitaria
  1. Fotocopia Codice Fiscale
  1. Fotocopia documento di identità ed eventuale patente di guida
  1. Fotocopia eventuale certificato di invalidità
  1. Fotocopia eventuali esenzioni da Ticket sanitario
  1. Documentazione sanitaria
  1. Relazione del medico curante con terapia

Art. 4 - La Direzione esamina la domanda e, appena vi è la possibilità di accettazione, invita la persona ad idoneo accertamento sanitario da parte del medico fiduciario della stessa per verificare se le condizioni psico-fisiche sono tali da renderlo idoneo alla vita comunitaria presso la Casa.

L'interessato potrà prendere visione dell'alloggio che potrebbe essere messo a sua disposizione.

Art. 5 - La Direzione stabilisce e concorda la data di ingresso ai fini dell'accoglimento e della decorrenza degli impegni economici.

L'ospite all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente (abiti e biancheria personale) e di altri oggetti di uso esclusivo. Su tutti i capi di vestiario dell’ospite dovrà essere applicata, a cura e spesa dell’ospite stesso, fettuccina di stoffa riportante una numerazione tale da consentire l’individuazione della proprietà dei capi di vestiario.

Art. 6 - La Direzione ha la facoltà di trasferire l'ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'Ospite.

 

Titolo II - Alloggio

Art. 7 - L'ingresso nella Casa di riposo non può significare sradicamento dell'anziano, bensì un nuovo progetto di vita che mantiene legami affettivi e identità del proprio spazio vitale.

Perciò l'ospite ha la facoltà di corredare l'alloggio con suppellettili di sua proprietà, previo accordo con la Direzione.

Art. 8 - L'ospite al suo ingresso si impegna a:

  1. osservare le regole di igiene dell'ambiente;
  2. a non tenere alimenti in camera, in quanto non consentito dal Regolamento ASL;
  3. mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate;
  4. segnalare alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche;
  5. consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dalla Direzione, di entrare nell'alloggio per provvedere alle pulizie, ai controlli ed alle riparazioni.

Art. 9 - L'ospite è tenuto a risarcire la casa di riposo per eventuali danni  causati per propria incuria o trascuratezza.

Art. 10 - La sistemazione nella stanza di un ospite è da considerarsi sempre provvisoria; la Direzione si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento l’ospite in un alloggio diverso da quello assegnato, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni psicofisiche dell’ospite.

Art. 11 - E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'ospite. Eccezioni alla presente norma potranno essere autorizzate solo dalla Direzione.

 

Titolo III - Vitto 

Art. 12 - Il vitto è a carattere familiare. Il menù giornaliero viene predisposto dalla Direzione, con la consulenza di un medico dietologo.

Art. 13 - Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

Art. 14 - La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo. Solo in casi particolari la Direzione può autorizzare il servizio in stanza senza alcun aggravio di spesa.

 

Titolo IV - Retta 

Art. 15 - L'ospite è tenuto a versare la retta mensile stabilita entro i primi cinque giorni del mese ed a saldare le spese extra addebitate in conformità ad apposita impegnativa sottoscritta.

Art. 16 - La retta iniziale potrà essere modificata in relazione alla variazione del costo della vita o alle mutate condizioni dell’ospite.

Art. 17 - La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla casa di riposo, ivi compresi i servizi di Centro Diurno e infermieristico.

Art. 18 - Qualora l'ospite si assenti ha diritto ad una riduzione della retta per la parte relativa al solo costo del vitto nella misura stabilita dalla Direzione (25% al giorno). In caso di degenza ospedaliera superiore ai venti giorni consecutivi l’ospite  potrà  richiedere  una  riduzione  della  retta  pari  al  25%, sempre relativamente al solo costo del vitto; qualora la degenza ospedaliera superi i novanta giorni la riduzione della retta potrà essere pari al 75%.

Art. 19 - In caso di rinuncia per qualsiasi causa o di decesso, l'ospite o i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento della retta sino a quindici giorni successivi alla riconsegna dell'alloggio e della chiave o alla comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata che comunque dovrà contenere un preavviso di almeno quindici giorni.

 

Titolo V - Libertà personali - Orari 

Art. 20 - L'ospite gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante e/o del medico di fiducia della Direzione. Al fine di garantire l’incolumità personale dell’ospite, il medico curante e/o il medico di fiducia della Direzione può disporre l’utilizzo di mezzi contenutivi, come sbarre per il letto, corpetti e cinghie per sedie e carrozzelle.

L'ospite può entrare, uscire in ogni ora del giorno evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo di cui al successivo art. 21. Qualora l’ospite si allontani dalla casa di riposo senza avvertire o, manifesti intenzione di allontanarsi, saranno avvertiti immediatamente i parenti/tutori/garanti.

L’ospite potrà ricevere visite soltanto durante l’Orario di Ricevimento previsto dalla Direzione.

Art. 21 - L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:

  • nei locali comuni dalle ore 22,30 alle ore 7,00;
  • in stanza e nelle zone notte dalle ore 13,30 fino alle ore 15,30 e dalle ore 21,00 fino alle ore 7,00.

 

Titolo VI - Assistenza medico infermieristica

Art. 22 - La Direzione mette a disposizione del medico personale dell’ospite il proprio ambulatorio ed affida le prestazioni di carattere infermieristico esclusivamente a personale abilitato.

Il personale infermieristico è tenuto a:

  • chiamare il medico in caso di necessità;
  • prestare all'ospite, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
  • interessarsi per la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
  • interessarsi affinché l'ospite segua la dieta prescritta dal medico;
  • avvisare la Direzione e le persone indicate nella scheda personale in caso di pericolo o di gravi infermità che richiedono provvedimenti urgenti.

Art. 23 - La Direzione non si assume alcun onere per prestazioni medico- farmaceutiche specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dalla Direzione stessa.

Art. 24 - Tutte le spese sanitarie non soggette a rimborso da parte del Sevizio Sanitario Nazionale saranno a totale carico dell’ospite.

 

Titolo VII - Servizio Guardaroba 

Art. 25 - Il servizio di lavanderia, stiratura e rammendo sono regolati con disposizioni particolari e assicurati dal servizio interno.

Il responsabile del settore lavanderia/guardaroba, qualora lo ritenesse necessario, richiederà ai parenti/tutori/garanti dell’ospite la consegna di altri indumenti a corredo ed in sostituzione di quelli già in dotazione dell’ospite. Nel caso che, dopo almeno due inviti, i parenti/tutori/garanti non provvedano alla fornitura degli indumenti richiesti, la Direzione procederà all’acquisto del materiale occorrente all’ospite addebitandone la spesa sulla retta mensile.

 

Titolo VIII - Servizi Vari 

Art. 26 - L'allacciamento in stanza dell'apparecchio, laddove la rete telefonica  lo consenta, comporta una spesa iniziale dell'impianto ed il pagamento del canone trimestrale di abbonamento a favore della società telefonica, a carico dell'ospite che lo richiede.

Art. 27 - Nella stanza sono installati apparecchi audiovisivi che sono collegati agli impianti d'antenna centralizzata. Non è pertanto consentito agli ospiti istallare diverse apparecchiature.

Art. 28 - L'uso dell'apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è permesso solo con la radio-cuffia.

Art. 29 - L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare:

  • non si deve bloccare il pulsante quando segna occupato;
  • non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata;
  • non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano;
  • è proibito l'uso dell'ascensore a persone che non siano in grado di eseguire le manovre necessarie;
  • deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l'ascensore serve per il servizio agli ammalati o ai piani.

Art. 30 - Saranno a disposizione degli ospiti i seguenti servizi accessori:

  • custodia valori
  • barbiere
  • parrucchiere
  • podologo
  • fisioterapista
  • medici specialistici

I costi e le disponibilità verranno pubblicizzati a mezzo di appositi avvisi.

E’ comunque consentito agli ospiti, nel rispetto delle norme del presente regolamento, usufruire di servizi esterni per la cura della persona con assunzione diretta della spesa e senza responsabilità alcuna della casa di riposo.

 

Titolo IX - Rapporti con il personale 

Art. 31 - L'ospite deve tenere un comportamento corretto nei confronti del personale dipendente, ed in particolare:

  1. non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio;
  2. non deve fare pressioni sul personale per ottenere trattamenti di favore;
  3. deve mantenere  con  il   personale  rapporti  di   reciproco  rispetto   e comprensione;
  4. potrà rivolgersi alla Direzione nel caso in cui debba avanzare richieste straordinarie di prestazioni o debba segnalare inadempimenti nel servizio.

 

Titolo X - Norme Generali 

Art. 32 - Il presente Regolamento evita di proposito l'elencazione di precise norme di vita e di divieti specifici.

L'ospite, infatti, è tenuto a mantenere un comportamento generale tale da non creare situazioni di disagio e di disturbo alla comunità. Egli inoltre dovrà adeguarsi alle decisioni che saranno adottate in materia di comportamento dalla Direzione, nell'interesse generale della comunità.

In definitiva la vita della Casa deve essere regolata dalle norme generali del Codice Civile e dalle regole di una possibile reciproca convivenza e del buon vivere.

 

Titolo XI - Custodia Valori e Responsabilità Civile 

Art. 33 - La Direzione, al fine di tutelare i beni di un ospite quando questi non fosse  in  grado  di  disporvi  responsabilmente,  non  permetterà  ad  alcuno di asportare cose di proprietà dello stesso senza la necessaria autorizzazione scritta.

Art. 34 - La Direzione non si assume responsabilità alcuna per valori  conservati nelle stanze degli ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli ospiti od alle loro cose.

 

Titolo XII - Dimissioni ed Allontanamento dell'Ospite 

Art. 35 - L'ospite può disdettare l'alloggio presso la casa, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 36 - La Direzione può allontanare l'ospite con provvedimento d'urgenza, qualora questi, o suoi congiunti:

  1. tengano una condotta incompatibile con la vita comunitaria della Casa;
  2. commettano gravi infrazioni del Regolamento interno;
  3. siano morosi nel pagamento della retta.

Pertanto, i congiunti si impegnano ad ospitare l’anziano, qualora fosse dimesso dalla Casa di Riposo, entro le 24 ore successive alla comunicazione.

Art. 37 - In caso di decesso dell'ospite, i parenti/tutori/garanti dovranno mettere la Direzione nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

 

Titolo XIII - Disciplina del Volontariato 

Art. 38 - La Direzione persegue e favorisce la collaborazione con il  volontariato, ritenuto importante per gli scopi della casa.

Gli interessati, pertanto, saranno adeguatamente informati sulle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

La volontà di svolgere un'attività di volontariato deve risultare da domanda scritta indirizzata alla Direzione della Casa. 

La prestazione volontaria non obbliga in alcun modo la Direzione ad assumere impegni economici, salvo eventuali rimborsi spese che la Direzione stessa ritenesse utile riconoscere nell'interesse generale della Casa.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi serio pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento della Casa.

La Direzione può intrattenere con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio ed attenersi ai compiti loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.